LA FONTE - Le Costituzioni di Melfi

La formazione dei comuni e la lotta con l Impero | CAPITOLO 4 LA FONTE Le Costituzioni di Melfi Il Liber augustalis del 1231 ha una notevole importanza giuridica e politica tanto da essere definito l atto di nascita dello Stato amministrativo moderno . Ispirandosi al diritto romano e a Giustiniano, Federico intendeva combattere la frammentazione dello Stato feudale eliminando i poteri intermedi e riservandosi ogni attributo di potere, secondo una concezione accentratrice. IV. Non bisogna discutere del giudizio, delle decisioni e delle disposizioni del re. Rientra infatti nella fattispecie del reato di lesa maestà discutere dei suoi giudizi, delle sue azioni, delle sue decisioni e delle sue disposizioni e se chi egli ha scelto e nominato [a un ufficio] sia degno o no. [ ] VIII. L osservanza della pace, che non può essere disgiunta dalla giustizia e dalla quale la giustizia non può essere separata, ordiniamo che sia praticata da tutte e da ognuna delle parti del nostro regno, sicché nessuno d ora innanzi debba vendicare con la propria autorità le offese e i danni ricevuti [ ] ma secondo la regolare procedura giudiziaria porti la sua causa dinanzi al maestro giustiziere e ai giustizieri delle varie regioni [ ]. Se poi accadesse che qualcuno, provocato da offesa violenta, per la tutela della sua persona e dei suoi beni fosse costretto a difendersi, non vietiamo che egli lo faccia immediatamente, prima cioè che trascenda ad azioni di diversa natura o non pertinenti, entro i limiti, tuttavia, della legittima difesa, vale a dire, che si difenda con armi dello stesso tipo e della stessa efficacia [ ]. [ ] XXXI. pertanto evidente che, non tanto per utilità, ma per necessità, fu provveduto a che, unendosi nella stessa persona queste due cose: la fonte del diritto e la sua tutela, la forza non fosse separata dalla giustizia né la giustizia dalla forza. L imperatore deve dunque essere padre e figlio, signore e ministro della giustizia. Egli è padre e signore nel fissare ciò ch è giusto e nel curare poi l osservanza di quanto ha fissato; e parimenti è figlio nell onorare la giustizia e ministro nell amministrarla. Ammaestrati pertanto da questa ponderata considerazione, [ ] annunciamo le decisioni della nostra sovrana volontà a tutti i nostri fedeli del regno predetto: e cioè che ci sta a cuore di amministrare tra loro a tutti e ad ognuno, senza eccezione alcuna di persone la giustizia con pronto zelo, in modo che essi possano ovunque largamente ottenerla dai nostri ufficiali cui ne abbiamo affidata l amministrazione. Reti Medievali, http://www.rm.unina.it Tra i primi principi della Carta c è l indiscusso potere del sovrano che non può essere sottoposto al giudizio di nessuno nelle sue azioni e decisioni Si introduce una sorta di obbligo alla pace e alla giustizia, criteri che vengono abbinati perché se manca l una non può esservi l altra. Ne consegue che la giustizia deve essere amministrata da giustizieri e non in maniera personale, basandosi sul principio di vendetta, anche se ancora è prevista la possibilità di esercitare la legittima difesa quasi come una forma di prevenzione rispetto a più rischiose conseguenze. Sulla base di una delle prerogative più tipiche della sovranità, cioè l esercizio della giustizia, l imperatore si presenta come colui che ha massima cura nell amministrarla. Richiamando la volontà divina da cui deriva il suo potere, annuncia che la giustizia sarà esercitata verso tutti senza fare eccezione alcuna verso la condizione o il grado della persona. INTERROGHIAMO LA FONTE 1 A chi è attribuita la fonte del diritto e che cosa comporta tale attribuzione? 2 Il disegno di Federico II intende smantellare i poteri feudali che gli si oppongono: quali di questi poteri si possono dedurre dal documento? 113 77636R_0000E01_INTE_BAS@0113.pgs 15.09.2021 14:54

Dai fatti alla Storia - volume 1
Dai fatti alla Storia - volume 1
Dal Medioevo all’Età moderna