LA FONTE - La pace di Costanza

La formazione dei comuni e la lotta con l Impero | CAPITOLO 4 LA FONTE La pace di Costanza Con questo atto Federico I Barbarossa volle riconciliarsi con le città che si erano appropriate dei poteri regali. L imperatore sottolinea che si tratta di un atto di clemenza dovuto alla sua magnanimità, con l atteggiamento del vincitore che concede allo sconfitto l onore delle armi. In realtà la pace rappresentò l atto di vittoria dei comuni italiani che avevano conquistato sul campo i diritti all esercizio delle regalìe, ora sanciti ufficialmente. In cambio, l imperatore chiedeva il formale riconoscimento della sovranità imperiale. I. Noi, Federico imperatore dei Romani e il nostro figlio re dei Romani, concediamo in perpetuo a voi città, luoghi e persone della Lega, le regalie e le vostre consuetudini, tanto in città che fuori della città: cioè a Verona e al suo castello e ai sobborghi ed alle altre città, luoghi e persone della Lega, in modo che nella stessa città abbiate tutto come finora lo avete avuto e lo avete; mentre fuori possiate praticare senza contrasto tutte le consuetudini che per tradizione avete praticato o praticate [ ]. II. Vogliamo che le regalie, che a voi non sono state concesse, siano riconosciute in questo modo: si scelgano il vescovo del luogo e alcuni uomini tanto della città che della diocesi, uomini di buona fama e che si credono a ciò idonei, tali che non siano posseduti da odio privato o particolare né contro la città né contro la nostra maestà, i quali giurino che in buona fede e senza frode ricercheranno, e riconosceranno dopo averle ricercate, quelle che spettano in modo particolare alla nostra eccellenza. [ ] XI. I consoli che sono eletti nelle città, prima di ricevere consolato, prestino giuramento di fedeltà a Noi. XII. I nostri vassalli ricevano da Noi l investitura e prestino giuramento come vassalli; tutti gli altri, dai quindici anni fino ai settanta, giureranno fedeltà come cittadini [ ]. XIII. Gratuitamente perdoniamo, Noi ed il nostro partito, tutti i danni, i furti e le offese, che patimmo in prima persona o tramite i nostri seguaci e che furono inferti dall intera Lega o da qualche suo aderente o dagli alleati della Lega. Doniamo inoltre ad essi la pienezza del nostro perdono. Documenti storici, a cura di R. Romeo e G. Talamo, vol. I, Il Medioevo, Loescher, Torino 1983 Viene definita la concessione dei poteri pubblici (le regalìe) alle città della Lega lombarda, sulla base delle consuetudini da lungo tempo praticate nei comuni. In questo e nel precedente articolo Federico pretende il giuramento di fedeltà alla sua persona nel momento in cui i consoli sono nominati al potere delle città. Altrettanto è richiesto ai cittadini. Si trattava di una formalizzazione del giuramento vassallatico, superata dai poteri di fatto. L insistenza sull atteggiamento di perdono da parte del sovrano appare come un elemento esagerato e fuori luogo, quasi incapace di costituirsi come un atto politico che mostri quali siano i veri rapporti di forza. INTERROGHIAMO LA FONTE 1 Quali prerogative l imperatore riconosce ai comuni e a quali condizioni? 2 A che cosa si riferisce Federico I quando fa riferimento alla concessione del perdono verso i comuni? 109 77636R_0000E01_INTE_BAS@0109.pgs 15.09.2021 14:54

Dai fatti alla Storia - volume 1
Dai fatti alla Storia - volume 1
Dal Medioevo all’Età moderna