1.2 La libertà di domicilio

DIRItto 1.2 La libertà di domicilio 91 1.2 La libertà di domicilio Articolo 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Il principio di inviolabilità del domicilio è collegato al diritto alla protezione della sfera personale e intima di ciascun cittadino, escludendo la possibilità di intrusione nella sua vita privata. Le forze di Polizia possono violare il domicilio senza un mandato solo in casi di necessità e urgenza, per questioni di sanità, incolumità pubblica o per motivi economici o fiscali, a condizione che informino il giudice entro le 48 ore successive all intervento e ottengano così un autorizzazione successiva. possibile violare il domicilio senza un mandato, per esempio al fine di verificare le condizioni igieniche di un abitazione in cui vivono dei bambini; per accertare le condizioni di sicurezza e stabilità di edifici che costituiscono luoghi di lavoro o di aggregazione, come chiese o stadi, o per controllare il rispetto degli obblighi tributari. sempre utile ricordare che l art. 614 del Codice Penale (violazione di domicilio) prevede la reclusione da uno a quattro anni per chiunque si introduca nell abitazione di un altro individuo o in qualsiasi altro luogo in cui si svolge la sua vita privata e lavorativa (per esempio in una camera d albergo, un camper, barche ecc.). Le forze dell ordine possono entrare nelle abitazioni dei cittadini solo nei casi consentiti dalla legge. La violazione di un domicilio o luogo di lavoro costituisce un reato.

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso - Per il settore turistico e alberghiero
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