1. I rapporti civili e i diritti di libertà

DIRItto 1.1 La libertà personale 89 1. I rapporti civili e i diritti di libertà 1.1 La libertà personale Articolo 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Questo articolo tutela un diritto inviolabile, la libertà personale, inteso come diritto a non subire atti arbitrari di ispezione, perquisizione personale o detenzione. L ispezione e la perquisizione sono ricerche operate direttamente sulla persona o all interno della sua abitazione e/o suo domicilio, per individuare tracce di reato o elementi di prova. La detenzione è una forma di restrizione della libertà personale che implica l obbligo di soggiorno in carcere. Le limitazioni alla libertà possono avvenire solo nel rispetto dei princìpi della riserva di giurisdizione e della riserva di legge. In base al secondo comma dell art. 13, infatti, soltanto un giudice può, in base a un atto scritto motivato, detto mandato, ordinare una restrizione della libertà personale. Nell emettere tale atto, però, il magistrato deve comunque attenersi a quanto previsto dalla legge. Un giudice potrebbe ordinare l arresto di un indagato sospettato di aver commesso un grave reato, se ritiene che, in caso venga lasciato libero, possa commettere altre azioni simili, inquinare le prove a suo carico oppure darsi alla fuga, poiché la legge prevede questa situazione. In situazioni di necessità e urgenza, la Costituzione prevede che l autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri) possa adottare provvedimenti temporanei e provvisori anche se non è stato emanato un mandato giudiziario, ma tali provvedimenti devono comunque essere comunicati entro 48 ore alla Magistratura, che deve convalidarli nelle 48 ore successive (per esempio fermo di Polizia in flagranza di reato). Nel penultimo comma dell art. 13, la Costituzione vieta qualsiasi forma di violenza fisica o morale su persone sottoposte a restrizioni di libertà. La libertà personale del cittadino può essere limitata esclusivamente su disposizione motivata dell autorità giudiziaria.

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso - Per il settore turistico e alberghiero
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