4. Le fonti del diritto

22 dIrITTO 1. Le norme giuridiche 4. Le fonti del diritto con il termine fonte e/o sorgente in genere si indica qualcosa che dà origine a qualcos altro. Le fonti del diritto sono tutti gli atti e i comportamenti che danno vita a norme giuridiche e che consentono ai cittadini di conoscere le norme in vigore in un determinato momento. Quando parliamo di fonti del diritto, infatti, intendiamo fare riferimento sia a fonti di produzione (tutto ciò che dà origine alle norme giuridiche) sia a fonti di cognizione (tutto ciò che consente di entrare a conoscenza delle norme, cioè Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale regionale e anche Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea). Le fonti atto sono fonti scritte (per esempio leggi, decreti, regolamenti) costituite da atti scritti, mentre le fonti fatto sono pochissime e di minore importanza, e derivano da comportamenti tenuti nel tempo da un ampio gruppo di soggetti con la convinzione che venga rispettata una norma giuridica (usi e consuetudini). AIUTO ALLO STUDIO n Qual è la differenza tra fonti di cognizione e di produzione? n Qual è la differenza tra fonti atto e fonti fatto? FONTI DEL DIRITTO Fonti di produzione Atti scritti di parlamento, Governo, regioni Comportamenti (usi e consuetudini) Fonti atto Fonti fatto Fonti di cognizione Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana (G.U.) Bollettino Ufficiale regionale (B.U.r.) Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea (G.U.U.E.)

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso - Per il settore turistico e alberghiero
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