4. I gradi di giudizio

176 10. La Magistratura dIRItto 4. I gradi di giudizio Il nostro ordinamento prevede che il cittadino che sia stato condannato in un processo, se non condivide le ragioni (motivazioni) che hanno portato il giudice a emettere la sentenza, può rivolgersi a un secondo giudice detto di secondo grado o di appello e chiedere che il caso venga riesaminato. Il giudice di appello può confermare o cambiare la sentenza di primo grado. La possibilità di ricorrere in secondo grado è offerta proprio perché le sentenze dei giudici sono frutto di un attività interpretativa: il riesame del giudizio serve a garantire al cittadino che l interpretazione che è stata data del suo caso sia quella corretta. Esiste infine un ulteriore (eventuale) grado di giudizio, di fronte alla Corte di Cassazione (detta anche Suprema Corte) che giudica solo la legittimità, verificando cioè non le prove o i fatti, ma solo se lo svolgimento del processo, e l applicazione delle norme, siano stati conformi alle leggi. La certezza del diritto richiede però che a un certo punto si arrivi a una sentenza definitiva: quando sono stati esauriti tutti i gradi di giurisdizione e si arriva a una sentenza di Cassazione oppure quando le parti non hanno proposto appello, si parla di sentenza passata in giudicato . FOCUS Al vertice del sistema giudiziario italiano è posta la Corte di Cassazione. AIUTO ALLO STUDIO n Quanti e quali sono i gradi di giudizio? n Che cosa significa che una sentenza è passata in giudicato ? - Un minore è penalmente responsabile? La responsabilità penale è riconosciuta nel nostro ordinamento a partire dai 14 anni: sotto questo limite di età non si può essere processati. Chi ha un età compresa tra i 14 e i 18 anni viene giudicato dal tribunale dei minori, o tribunale dei minorenni. La composizione di tale tribunale è particolare, poiché ne fanno parte, oltre a due giudici togati (ossia magistrati ordinari) anche due cittadini, un uomo e una donna, scelti tra esperti di discipline psichiatriche, psicologiche e pedagogiche. In caso di condanna, il minore sconta la propria pena presso un istituto penale per minorenni (o carcere minorile). In casi eccezionali, possono essere rinchiusi in un carcere minorile anche i minori di 14 anni, non imputabili ai sensi della legge penale, se hanno commesso crimini di particolare gravità e sono ritenuti socialmente pericolosi. Il tribunale dei minori ha sempre sede in luogo distante dal tribunale ordinario, perché il legislatore ha voluto evitare il cosiddetto contagio penale: il minore detenuto in carcere non deve mai entrare in contatto con i maggiorenni, ma deve inserirsi in un percorso di recupero alla società civile. Il tribunale dei minori è chiamato a giudicare i reati commessi da ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni.

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso - Per il settore turistico e alberghiero
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