6. La funzione legislativa

122 6. Il Parlamento DIRItto 6. La funzione legislativa In base al principio della tripartizione dei poteri abbiamo visto che il Parlamento è titolare della funzione legislativa, che consiste nell elaborazione e approvazione delle leggi. Bisogna precisare che anche altri organi (Governo, Regioni) sono in grado di emanare atti normativi (cioè provvedimenti che hanno lo stesso contenuto e valore delle leggi). In realtà, però, quando si parla di legge ordinaria si fa riferimento soltanto al Parlamento, che l approva attraverso un procedimento chiamato anche iter legislativo. L iter legislativo è il cammino di una legge, ossia il processo attraverso cui una legge nasce, si forma ed entra in vigore. Iter è una parola latina che significa percorso, viaggio ; in questo caso vuole dire processo, procedura . tale procedimento è composto da quattro fasi: 1. iniziativa legislativa; 2. discussione e approvazione; 3. promulgazione; 4. pubblicazione. 6.1 L iniziativa legislativa Con la fase detta iniziativa legislativa si apre il procedimento legislativo. Essa consiste nella presentazione a una delle due Camere di un progetto di legge (redatto in articoli). tale iniziativa spetta: ai singoli parlamentari; a un numero minimo di 50.000 elettori; alle Regioni, attraverso i Consigli regionali; al CNEL (Consiglio Nazionale per l Economia e il Lavoro), che presenta proposte solo in materia di economia del lavoro; al Governo (in tal caso si parla di disegno di legge). 6.2 Discussione e approvazione Inizialmente il progetto di legge viene sottoposto all esame di una commissione permanente, competente per la materia trattata nel progetto stesso, per esempio commissione Giustizia, commissione Sanità ecc. All inizio di ogni legislatura i partiti che formano la maggioranza parlamentare, insieme ad alcuni membri della cosiddetta opposizione, danno vita alle commissioni. ogni commissione, dopo aver analizzato il progetto e aver presentato una relazione su di esso, lo passa all esame della Camera per la discussione in aula e la successiva approvazione. In sede di discussione possono essere presentate delle modifiche al testo di legge da parte dei singoli parlamentari. tali modifiche vengono chiamate emendamenti. Alla discussione segue l approvazione del progetto di legge da parte dell assemblea, dapprima articolo per articolo e poi nella sua interezza. Dopo l approvazione da parte di una Camera, il testo di legge passa all altra, dove segue lo stesso procedimento. Votazione a scrutinio palese.

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso - Per il settore turistico e alberghiero
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