Percorsi di educazione civica

Costituzione della Repubblica italiana caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell unità giuridica o dell unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Art. 121 (31) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [75, 83, 122, 123, 126, 132, 138] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71]. La Giunta regionale è l organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [118], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Art. 122 (32) Il sistema d elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [84, 104, 135] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Art. 123 (33) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Art. 124 (34) [Abrogato.] (31) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l autonomia statutaria delle Regioni ) (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999). (32) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l autonomia statutaria delle Regioni ) (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999). (33) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l autonomia statutaria delle Regioni ) (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001). (34) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001). 87

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