Percorsi di educazione civica

Costituzione della Repubblica italiana SEZIONE II. LA FORMAZIONE DELLE LEGGI Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 70 Art. 74 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [87] chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Art. 71 L iniziativa delle leggi appartiene al Governo [87], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [99, 121]. Il popolo esercita l iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Art. 72 Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l esame e l approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [76], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81]. Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 87, 138]. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l urgenza [72], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Art. 75 indetto referendum popolare [87] per deliberare l abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Art. 76 L esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [72] al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [61, 62]. I decreti perdono efficacia sin dall inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 77

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