Percorsi di educazione civica

Costituzione della Repubblica italiana PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO SEZIONE I. LE CAMERE Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune [63, 64] dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 90, 91, 104, 135]. Art. 56 (6) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Art. 57 (7) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [IV]. Art. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. Art. 59 (8) senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque. (6) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all estero ) (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001) e 19 ottobre 2020, n. 1 («Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ) (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020), le cui disposizioni si applicano «a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (articolo 4). (7) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise ) (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964), 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all estero ) (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001) e 19 ottobre 2020, n. 1 («Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ) (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020), le cui disposizioni si applicano «a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (articolo 4). (8) Articolo modificato con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 («Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ) (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020). 75

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