Percorsi di educazione civica

Costituzione della Repubblica italiana d una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [8, 19]. Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria [111] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s intende revocato e privo d ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [102]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [13]. Art. 26 (2) L estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [10]. Art. 27 (3) La responsabilità penale è personale. L imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [13]. Non è ammessa la pena di morte. Art. 22 Art. 28 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [97]. Art. 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113]. (2) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio ) (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967). (3) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 («Modifica all articolo 27 della Costituzione, concernente l abolizione della pena di morte ) (Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007). 71

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