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ziario dagli altri poteri dello Stato. Laddove non lo fosse, il potere politico potrebbe facilmente sottrarsi alla giustizia o utilizzare quest ultima contro i suoi oppositori. In casi simili, difficilmente uno Stato può venir considerato democratico. La Costituzione italiana disciplina il funzionamento della magistratura negli articoli 101-110 (> pp. 82-83). Essa è deputata all amministrazione della giustizia «in nome del popolo (art. 101), rappresentando pertanto un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato (art. 104). Infatti «i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101): il magistrato deve cioè limitarsi ad applicare la legge ai fatti appurati nel corso del processo, senza introdurre nel suo giudizio altri elementi esterni ed evitando di proporre interpretazioni arbitrarie delle leggi o addirittura di introdurre nuove norme. La magistratura è dotata di un proprio organo di autogoverno, il Consiglio superiore della Magistratura (Csm), presieduto dal presidente della Repubblica; i 24 membri che lo compongono tutti con una provata esperienza di magistrati, avvocati o giuristi alle spalle sono eletti per due terzi dagli stessi magistrati e per un terzo dal parlamento. Il Csm si occupa di regolare tutte le questioni interne alla magistratura: assunzioni, promozioni, nomine, trasferimenti, assegnazione di incarichi, provvedimenti disciplinari. Al fine di garantire l autonomia e l imparzialità della magistratura, tutte le assunzioni nell ordine dei magistrati avvengono tramite concorso pubblico (art. 106), indetto con cadenza biennale dal Ministero della giustizia. Una volta assunti, i magistrati sono inamovibili (art. 107), ovvero non possono essere trasferiti o sospesi dal servizio se non per decisione del Csm. I magistrati di carriera sono detti togati. Anche il potere politico deve essere protetto dalle ingerenze della magistratura: per questo la Costituzione italiana prevede l istituto dell immunità parlamentare (art. 68, > p. 76). Lo stesso scopo hanno le norme che vietano ai magistrati di rivestire incarichi politici o di candidarsi alle elezioni finché sono in servizio. LE FUNZIONI DELLA MAGISTRATURA E I GRADI DEL GIUDIZIO I magistrati possono avere una funzione requirente o giudicante. La funzione requirente è esercitata dal Pubblico ministero (Pm), cui è demandato il compito di vigilare sul rispetto della legge, l amministrazione della giustizia, la difesa dei diritti dello Stato, la repressione Un aula di tribunale. dei reati e l applicazione delle misure di sicurezza. Al Pm competono anche l esercizio dell azione penale nei confronti di soggetti autori di reati (in questo frangente esso svolge la funzione di accusa nel processo penale) e le indagini a essa connesse. Le funzioni di Pm competono a più uffici associati ai diversi gradi del giudizio, in genere identificati con l incarico di procuratore o sostituto procuratore. La funzione giudicante è invece attribuita ai giudici, che presiedono gli uffici denominati tribunali o corti chiamati a seguire i processi e a emettere, a conclusione di essi, delle sentenze. Un processo ordinario ha inizio rispettivamente quando un privato o il Pm danno inizio all azione giudiziaria nei confronti di un altro soggetto, e si svolge in tribunale davanti a un giudice. I privati cittadini devono essere rappresentati nel corso del processo da un avvocato di fiducia o assegnato d ufficio. Dopo una fase introduttiva, in cui le due parti sono chiamate a formulare le proprie richieste o la difesa dalle accuse, ha inizio l istruttoria, nel corso della quale le due parti presentano prove e testimoni per sostenere le proprie posizioni. Al termine dell istruttoria, assunte tutte le prove e le testimonianze, il giudice è chiamato a pronunciare una sentenza. La sentenza conclude il primo grado di giudizio. La parte risultata soccombente (ovvero perdente ) nel processo di primo grado può tuttavia fare ricorso alla corte d appello contro la sentenza del tribunale. Il processo d appello si svolge come quello di primo grado, prendendo in esame nuovamente gli stessi fatti, e si conclude con una sentenza che può confermare o meno quella del primo processo; se diversa, la sentenza d appello sostituisce quella di primo grado. 19

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