Percorsi di educazione civica

DOCUMENTI TITOLO VI Art. 50 GIUSTIZIA DIRITTO DI NON ESSERE GIUDICATO O PUNITO DUE VOLTE PER LO STESSO REATO Art. 47 Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALE Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Art. 48 PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DIRITTI DELLA DIFESA 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. Art. 49 PRINCIPI DELLA LEGALIT E DELLA PROPORZIONALIT DEI REATI E DELLE PENE 1. Nessuno può essere condannato per un azione o un omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un azione o di un omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. 104 TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L INTERPRETAZIONE E L APPLICAZIONE DELLA CARTA Art. 51 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell attuazione del diritto dell Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all Unione nei trattati. 2. La presente Carta non estende l ambito di applicazione del diritto dell Unione al di là delle competenze dell Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. Art. 52 PORTATA E INTERPRETAZIONE DEI DIRITTI E DEI PRINCIPI 1. Eventuali limitazioni all esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall Unione o all esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione

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