1.6 La libertà di associazione

94 5. Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione DIRItto 1.6 La libertà di associazione Articolo 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. L associazione si può definire, a differenza della riunione, come un organizzazione stabile che si costituisce tra gli associati per raggiungere uno scopo comune (le associazioni possono essere di tipo politico, culturale, religioso, sportivo). L art. 18 Cost. quindi, tutela la libertà di associarsi, senza alcuna autorizzazione, per perseguire finalità non vietate dalla legge penale. Sono ovviamente proibite le organizzazioni di tipo mafioso. Sono vietate inoltre le associazioni segrete, cioè quelle che nascondono i nominativi e le generalità dei loro soci e tengono segrete le loro finalità e attività, perché potrebbero interferire con il carattere democratico del nostro ordinamento. Sono inoltre vietate le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, per il loro carattere di minaccia e di violenza (per esempio organizzazioni paramilitari). Un esempio di associazione segreta è stata la Loggia P2, una cosiddetta loggia massonica che nel periodo in cui fu guidata dall imprenditore Licio Gelli (negli anni Settanta del secolo scorso) ebbe tra i suoi obiettivi quello di sovvertire l ordinamento giuridico italiano. La Costituzione sancisce la libertà dei cittadini di fondare associazioni di diverso genere, tra cui quelle sportive. SAR VERO? La Costituzione dice che tutti i cittadini si possono associare liberamente, quindi io posso fondare un associazione segreta con i miei amici.

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
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