1.5 La libertà di riunione

DIRItto 93 1.5 La libertà di riunione DIRITTO NEL QUOTIDIANO Per la prima volta nella storia dell Italia repubblicana, a fronte di una situazione di gravità eccezionale, al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus SARS-CoV-2, nel marzo 2020 il Governo ha adottato provvedimenti per limitare le libertà dei cittadini: innanzitutto con l obbligo di quarantena si è temporaneamente ridotta la libertà personale (art. 13 Cost.), ma anche la libertà di circolazione e di soggiorno sull intero territorio nazionale (art. 16 Cost.). La libertà di riunione (art. 17 Cost.) è stata limitata in conseguenza del divieto di assembramenti, mentre il divieto delle celebrazioni liturgiche ha compresso la libertà religiosa (art. 19 Cost.). Questo perché la Costituzione, nel prevedere i diritti e doveri dei cittadini, ne specifica anche i limiti, operando un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti in considerazione dei quali il Governo italiano è stato costretto ad adottare misure straordinarie di contrasto all emergenza. SAR VERO? Durante l epidemia di Covid-19, il Governo ha limitato la libertà di circolazione nel nostro Paese, ma è stata una scelta incostituzionale! 1.5 La libertà di riunione Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La Costituzione riconosce il diritto di riunione: i cittadini hanno il diritto di incontrarsi in un determinato luogo per soddisfare un interesse individuale di qualsiasi natura (politico, religioso, culturale ecc.), dando così luogo a cortei, assemblee, processioni religiose, spettacoli, gare sportive, eventi elettorali. L unico limite è che le riunioni si svolgano pacificamente e senza armi. La riunione è un aggregazione di persone temporanea che avviene in un determinato luogo, destinata a sciogliersi. I cittadini possono riunirsi: in luoghi privati, come una casa o un circolo; in luoghi aperti al pubblico, come un cinema, un teatro o uno stadio; in luoghi pubblici, come una piazza o una strada. Solo in quest ultimo caso bisogna dare una comunicazione di preavviso all autorità di Polizia, che può vietare la riunione, ma solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Qualsiasi riunione pacifica di cittadini è consentita dalla Costituzione.

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
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