3. Incapacità della persona fisica

36 dIrITTO 2. I soggetti giuridici 3. Incapacità della persona fisica 3.1 Incapacità assoluta e incapacità relativa Con il termine incapacità si intende la condizione vissuta da una persona che non la rende idonea ad assumere obblighi ed esercitare diritti in maniera autonoma. La capacità di agire può e, aggiungiamo, deve essere limitata in alcuni casi a tutela della persona fisica stessa per evitare che possa compiere atti a sé sfavorevoli. Nel caso per esempio dell infermità mentale, il normale sviluppo delle capacità cognitive viene compromesso dalla malattia e, venendo a mancare la capacità naturale, detta anche capacità di intendere e di volere, bisogna intervenire in tutela del malato facendo dichiarare da un giudice la sua incapacità assoluta (d agire). In casi di infermità mentale lieve o di ridotta capacità di intendere e volere, che può essere dovuta a tossicodipendenza, alcolismo, prodigalità (per esempio lo shopping compulsivo), si può ottenere dal giudice una sentenza che dichiari l incapacità relativa, ossia una limitazione parziale della capacità di agire, impedendo alla persona di compiere i soli atti di straordinaria amministrazione (per esempio vendere una casa), ma salvaguardando la possibilità di occuparsi autonomamente degli atti più semplici della vita di tutti i giorni. Gli atti di straordinaria amministrazione sono quegli atti che incidono sul patrimonio di una persona modificandolo (per esempio l acquisto di una casa). Gli atti di ordinaria amministrazione sono gli atti più semplici che non portano ripercussioni sul patrimonio (per esempio l acquisto di un biglietto del cinema). Incapaci assoluti Gli incapaci assoluti sono coloro che non possono compiere personalmente nessun atto giuridico, ovvero: 1. i minorenni, cioè coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni; 2. gli interdetti giudiziali, cioè persone maggiorenni con un infermità mentale, grave e abituale, accertata dal giudice per mezzo di una sentenza di interdizione; 3. gli interdetti legali, ossia le persone condannate per reati gravi che scontano la reclusione per pene da cinque anni all ergastolo e sono privati della capacità di agire per gli atti patrimoniali (disporre di beni e proprietà), ma possono continuare a compiere atti personali, per esempio sposarsi o fare testamento. DIRITTO NEL QUOTIDIANO Il fratello minore di Giovanni ha un grave ritardo mentale a causa di una meningite contratta da bambino e, sebbene ora sia grande, ragiona come un bimbo di cinque anni. Tra qualche mese compirà 18 anni, Giovanni teme che suo fratello possa essere facilmente raggirato perché non ha la capacità di agire autonomamente e non comprende le conseguenze delle sue azioni. Che cosa può fare Giovanni per tutelare il fratello? Giovanni può rivolgersi a un giudice in tribunale per farsi nominare tutore del fratello. L incapacità è la condizione per cui una persona non è idonea a esercitare diritti e assumersi obblighi. La ludopatia INCAPACI ASSOLUTI tutore (agisce in nome e per conto dell incapace) Minorenni interdetti giudiziali (gravi infermità mentali) interdetti legali (condanne penali superiori a 5 anni di reclusione)

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
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