4. Le fonti del diritto

22 dIrITTO 1. Le norme giuridiche 4. Le fonti del diritto con il termine fonte e/o sorgente in genere si indica qualcosa che dà origine a qualcos altro. Le fonti del diritto sono tutti gli atti e i comportamenti che danno vita a norme giuridiche e che consentono ai cittadini di conoscere le norme in vigore in un determinato momento. Quando parliamo di fonti del diritto, infatti, intendiamo fare riferimento sia a fonti di produzione (tutto ciò che dà origine alle norme giuridiche) sia a fonti di cognizione (tutto ciò che consente di entrare a conoscenza delle norme, cioè Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale regionale e anche Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea). Le fonti atto sono fonti scritte (per esempio leggi, decreti, regolamenti) costituite da atti scritti, mentre le fonti fatto sono pochissime e di minore importanza, e derivano da comportamenti tenuti nel tempo da un ampio gruppo di soggetti con la convinzione che venga rispettata una norma giuridica (usi e consuetudini). AIUTO ALLO STUDIO n Qual è la differenza tra fonti di cognizione e di produzione? n Qual è la differenza tra fonti atto e fonti fatto? FONTI DEL DIRITTO Fonti di produzione Atti scritti di parlamento, Governo, regioni Comportamenti (usi e consuetudini) Fonti atto Fonti fatto Fonti di cognizione Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana (G.U.) Bollettino Ufficiale regionale (B.U.r.) Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea (G.U.U.E.)

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso