5.3 La giurisdizione amministrativa

dIRItto 5.3 La giurisdizione amministrativa 179 5.3 La giurisdizione amministrativa La giurisdizione amministrativa interviene quando un privato cittadino contesta un atto della Pubblica Amministrazione che ritiene ingiusto e lesivo dei propri interessi (per esempio il rifiuto di una concessione edilizia, un decreto di espropriazione per pubblica utilità oppure il rifiuto di assegnazione di un alloggio popolare). I giudici competenti in materia amministrativa sono: in primo grado il TAR (tribunale Amministrativo Regionale), che ha sede nel capoluogo di regione; in secondo grado il Consiglio di Stato, che ha sede a Roma. MAGISTRATURA (funzione giurisdizionale) Tipologie di giudici Ordinari Civili Processo civile (giurisdizione civile): controversia tra due privati Attore Convenuto Onorari Penali Popolari Speciali Tribunale militare Commissioni tributarie Corte dei Conti TAR e Consiglio di Stato Processo penale (giurisdizione penale): accertamento di un reato pm Imputato (avvocato difensore) Processo amministrativo (giurisdizione amministrativa): controversia tra un privato e la Pubblica Amministrazione due gradi di giurisdizione

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
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