1.2 Le funzioni del Presidente della Repubblica

160 9. gli organi di garanzia costituzionale 1.2 Le funzioni del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica, come già detto, non è titolare di uno specifico potere, ma la Costituzione gli riconosce alcune funzioni di intervento su tutti e tre i poteri dello Stato. La funzione legislativa In relazione alla funzione legislativa il Capo dello Stato: 1. indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione; 2. può inviare messaggi alle Camere (per esempio quando, in sede di promulgazione, non firma la legge e la rimanda alle Camere con un messaggio motivato); 3. può nominare cinque senatori a vita, scegliendoli tra cittadini italiani che si sono distinti per alti meriti (per esempio giorgio Napolitano ha nominato Renzo Piano, architetto italiano famoso in tutto il mondo per i suoi progetti); 4. può indire un referendum popolare; 5. promulga le leggi ed emana i decreti; 6. può sciogliere anticipatamente le Camere, tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato (il cosiddetto semestre bianco). Il divieto di sciogliere le Camere nel semestre bianco ha lo scopo di evitare che il Presidente possa ricorrere allo scioglimento per indire nuove elezioni e ottenere un Parlamento più favorevole alla sua rielezione. FOCUS - Scioglimento anticipato e semestre bianco Il potere di scioglimento anticipato delle Camere può essere esercitato solo in casi straordinari: il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere per superare situazioni di crisi politica e istituzionale, per esempio quando il Parlamento esprime il suo disaccordo sull operato del Governo mediante un voto di sfiducia, obbligando il Governo a dimettersi. In questo caso il Capo dello Stato, se non è possibile formare un nuovo Governo, dichiara sciolto il Parlamento e indice nuove elezioni. La funzione esecutiva Per quanto riguarda le attribuzioni relative alla funzione esecutiva, il Presidente della Repubblica: 1. nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i ministri; 2. ha il comando supremo delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa; 3. dichiara lo stato di guerra deliberato (cioè deciso) dalle Camere. La funzione giudiziaria Per quanto concerne la funzione giudiziaria, il Presidente della Repubblica: 1. presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM); 2. nomina cinque giudici della Corte Costituzionale; 3. può concedere la grazia a persone detenute in carcere. dIRItto

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso