3.6 Il diritto di sciopero

106 5. Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione DIRItto 3.6 Il diritto di sciopero Articolo 40 Il diritto di sciopero si esercita nell ambito delle leggi che lo regolano. Questo articolo riconosce un altro diritto fondamentale del lavoratore, che è quello di scioperare, ossia di astenersi collettivamente dal lavoro, come forma di protesta a sostegno di determinati interessi o per rivendicare specifici diritti, per esempio un aumento della retribuzione o una diminuzione dell orario di lavoro. Lo sciopero deve essere annunciato con un certo preavviso. Scioperare non compromette la conservazione del posto di lavoro, ma determina in genere una trattenuta monetaria corrispondente alle ore o alle giornate non lavorate. FOCUS AIUTO ALLO STUDIO n Quali sono i diritti del lavoratore subordinato previsti dall art. 36 Cost.? n Quali sono le categorie deboli dei lavoratori previste dalla Costituzione? n Che cosa si intende per previdenza sociale e quali sono gli enti che la gestiscono? - Sciopero dei servizi pubblici Come ogni diritto, anche quello di sciopero incontra dei limiti necessari per non ledere gli interessi della collettività, per esempio nell ambito dei servizi pubblici essenziali, quali sanità, trasporti e istruzione. Il diritto di sciopero in tali settori può essere limitato qualora possa danneggiare diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto alla libertà di circolazione, alla salute, all istruzione e alla sicurezza. Gli scioperanti in questi settori devono: 1. dare un preavviso di almeno 10 giorni; 2. indicare la durata dell astensione dal lavoro; 3. garantire livelli minimi di funzionamento del servizio, per esempio del pronto soccorso ospedaliero. L autorità può comunque ordinare agli scioperanti di riprendere a lavorare qualora la prosecuzione dello sciopero possa comportare disagi eccessivi per la collettività (si parla in tal caso di precettazione).

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
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