I colori della letteratura ed. NUOVO ESAME DI STATO -

Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene del pensiero di Beccaria, pur lamentando l arretratezza degli ordinamenti penali loro contemporanei, non avevano mostrato una particolare ostilità nei confronti della pena capitale: nello Spirito delle leggi (1748) Montesquieu aveva affermato che l omicida merita la morte, mentre nel Contratto sociale (1762) Jean-Jacques Rousseau aveva giustificato il ricorso alla pena capitale nei confronti degli assassini o dei «nemici pubblici . Negli stessi anni, tuttavia, compaiono anche prese di posizione diverse. Nel 1760 il giurista fiorentino Giuseppe Bencivenni Pelli (1729-1808) è autore di una dissertazione nella quale contesta la validità della pena capitale con motivazioni umanitarie e contrattualiste che anticipano quelle di Beccaria, mentre nel 1764 l illuminista austriaco Joseph von Sonnenfels (1733-1817) nega che la pena di morte risponda agli specifici scopi preventivi che devono essere propri delle pene. però soltanto grazie alla pubblicazione del trattato di Beccaria che l istanza abolizionista penetra in modo definitivo nel dibattito culturale. Un dibattito ancora aperto: a oltre due secoli e mezzo di distanza dalla pubblicazione di Dei delitti e delle pene, il problema della pena di morte resta drammaticamente attuale, essendo essa tuttora prevista non solo da numerosi regimi totalitari, ma anche da alcuni ordinamenti democratici. Gli argomenti di Beccaria Beccaria affronta il tema della pena di morte nel paragrafo 28 del trattato, dopo avere discusso, in quello precedente, della «Dolcezza delle pene . Su quest ultimo punto l autore osserva come l atrocità dei supplizi sia contraria ai princìpi di umanità, leda il principio di proporzionalità tra delitto commesso e punizione inflitta, e risulti per di più inefficace, in quanto ciò che conta affinché una pena ottenga il suo effetto (vale a dire la deterrenza) non è la crudeltà dei castighi, ma la loro infallibilità (cioè la certezza della pena). proprio a partire dalla constatazione dell inutilità di questa prodigalità di supplicii (r. 2) che l autore giunge a discutere se la pena di morte sia veramente utile e giusta. Egli sviluppa essenzialmente due argomenti, che, basati sui princìpi del contrattualismo e dell utilitarismo, intendono dimostrare l illegittimità e l inutilità della pena di morte. La pena di morte è illegittima Il primo argomento afferma che la pena di morte è giuridicamente illegittima in quanto non prevista dal patto con cui si è costituita la società e dal quale discendono le leggi e la sovranità stessa. Il diritto di punire si basa sì su una delega contenuta in tale patto, ma con questa delega il singolo non ha affatto concesso ad altri l arbitrio di ucciderlo (r. 8). Le leggi che attuano il diritto di punire, infatti, sono costituite dalla somma di mi nime porzioni della privata libertà di ciascuno (r. 6), e in questo minimo sacrificio della liber tà (r. 9) non è compreso quello massimo tra tutti i beni (rr. 9-10), la vita. Nella concezione di Beccaria, d altra parte, la vita costituisce un diritto naturale indisponibile (tanto che l uomo non è padrone di uccidersi, r. 11), e di conseguenza nessuno può avere ceduto il diritto alla vita, dal momento che non si può cedere una cosa di cui non si dispone. La pena di morte è inutile Il secondo argomento, di tipo utilitaristico, rappresenta la parte maggiormente articolata del discorso di Beccaria, con cui l autore intende dimostrare che la pena di morte risulta meno efficace sempre nell ottica della deterrenza, vero scopo delle pene della detenzione perpetua (ossia dell ergastolo). Il ragionamento prende le mosse dall individuazione di due situazioni ipotetiche nelle quali la morte di un cittadino può credersi (r. 17) utile o necessaria, e cioè quando nei periodi di guerra civile e di anarchia un soggetto, pur privato della libertà, abbia relazioni e potenza tali da rappresenta- 261

I colori della letteratura ed. NUOVO ESAME DI STATO - volume 2
I colori della letteratura ed. NUOVO ESAME DI STATO - volume 2
Dal Seicento al primo Ottocento