La qualità attraverso l’etichetta

La qualità attraverso l’etichetta

La disciplina che regola l’etichettatura degli alimenti è complessa e articolata, ed è stata per lungo tempo disomogenea all’interno dei Paesi dell’Unione Europea. Il Regolamento UE n. 1169/2011entrato in vigore nel 2011 ma applicato in modo graduale e progressivo nel corso di alcuni anni, ha tentato di armonizzare le differenti normative nazionali sull’etichettatura per offrire ai consumatori un’informazione chiara e trasparente.
Nello specifico il Regolamento definisce che cosa si intende per ▶ etichetta ed elenca le informazioni obbligatorie che essa deve riportare, specificando che queste devono essere «facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili […] in nessun modo nascoste, oscurate» (art. 13).
Vediamo nel dettaglio quali sono.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

1. Denominazione del prodotto
Deve essere completa e comprensiva dello stato fisico in cui si trova il prodotto o del trattamento subito (in polvere, liofilizzato, congelato ecc.). Nel caso in cui gli alimenti siano stati congelati prima della vendita e venduti decongelati deve essere riportata la dicitura «decongelato».
Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti devono riportare la dicitura «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti».
2. Elenco degli ingredienti
Devono essere indicate tutte le sostanze che compongono l’alimento, in ordine decrescente di peso. Questa informazione non è necessaria per: prodotti ortofrutticoli freschi, che non hanno subito trattamenti (per esempio, sbucciatura o taglio); aceti provenienti da un solo prodotto di base; le acque gassate; formaggi e derivati, purché non siano stati aggiunti prodotti non derivati dal latte. Per gli oli e i grassi vegetali è necessario specificare l’origine (per esempio: olio di colza, olio di semi di mais ecc.). Alcuni ingredienti dovranno essere elencati specificandone la quantità percentuale presente: questo nel caso in cui siano presenti nella denominazione del prodotto (per esempio biscotti con farina di riso), nelle raffigurazioni presenti sulla confezione o quando l’ingrediente sia caratteristico del prodotto in questione.
La normativa ha posto particolare attenzione alla presenza di allergeni, cioè quelle sostanze che, una volta penetrate nell’organismo, possono scatenare reazioni di ipersensibilità con manifestazioni cliniche variabili (per esempio: disturbi intestinali, reazioni cutanee, problemi respiratori ecc.). Gli allergeni, e in particolare tutti quelli riportati nell’Allegato II del Regolamento, devono essere evidenziati nell’elenco degli ingredienti con carattere, colore e dimensioni diversi, in modo tale da essere immediatamente visibili al consumatore.
3. Quantità netta del prodotto
Deve essere indicata in unità di volume o di massa in base alla tipologia del prodotto. Non è obbligatoria nel caso di: prodotti soggetti a forte calo di volume o massa; prodotti che vengono contati o pesati davanti al cliente; prodotti venduti al pezzo; prodotti venduti in quantità inferiore a 5 ml o a 5 g (a eccezione delle erbe aromatiche e delle spezie). Nel caso in cui l’alimento sia confezionato con un liquido di copertura (acqua, salamoia o altre soluzioni necessarie per permettere un’adeguata conservazione del prodotto, e per questo non parte di esso, ma di natura accessoria) deve essere indicato il peso netto sgocciolato, mentre nel caso in cui sia presente la glassa (utile a preservare le caratteristiche organolettiche per alcuni alimenti congelati), il peso riportato deve essere al netto di questa.

 >> pagina 385 
4. Data di scadenza o termine minimo di conservazione
La durabilità dal punto di vista microbiologico e chimico-fisico, a seconda del tipo di prodotto, deve essere indicata:
  • con la data di scadenza, per tutti quei prodotti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico (per esempio yogurt, formaggi freschi ecc.). Deve essere evidenziata con la dicitura «da consumarsi entro il…» seguita dall’indicazione del giorno, del mese ed eventualmente dell’anno;
  • con il termine minimo di conservazione, per i prodotti scarsamente deperibili (per esempio farina, pasta secca ecc.), che indica il termine oltre al quale non sono più garantite le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, indipendentemente dalle condizioni microbiologiche. Deve essere evidenziato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro il…» seguito dall’indicazione del giorno, del mese e dell’anno, oppure con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro fine…» seguito dall’indicazione del mese e dell’anno.
Più nel dettaglio, l’indicazione del giorno e del mese è sufficiente per prodotti con conservabilità al di sotto dei tre mesi, l’indicazione del mese e dell’anno è sufficiente per i prodotti con conservabilità fra i 3 e i 18 mesi, mentre è sufficiente l’indicazione dell’anno per tutti i prodotti con conservabilità superiore ai 18 mesi. È inoltre obbligatorio riportare la data del congelamento di un alimento tramite la dicitura «congelato il…» seguita dal giorno, dal mese e dall’anno.

5. Condizioni di conservazione o d’uso
Indica le modalità più adeguate per conservare la confezione dopo l’apertura (per esempio «conservare in un luogo fresco e asciutto»).
6. Dichiarazione nutrizionale
La tabella nutrizionale riporta i dati utili al consumatore (rapportati a 100 g o ml di prodotto) e relativi al valore energetico dell’alimento (che può essere espresso anche come percentuale delle assunzioni di riferimento relative a un adulto medio).
Sono inoltre obbligatorie le informazioni relative alle quantità di grassi, proteine, carboidrati e zuccheri, acidi grassi saturi e sale.
7. Paese d’origine e luogo di provenienza
Questa indicazione è obbligatoria per: prodotti ortofrutticoli, pesce, olio extravergine di oliva, miele e per la carne fresca o congelata di bovini, suini, ovini, caprini e avicoli (con l’indicazione del luogo di nascita, di allevamento e di macellazione).
Per i prodotti DOP e IGP le disposizioni relative alla dicitura del Paese di origine e del luogo di provenienza sono regolate dai già citati Regolamenti CE nn. 509 e 510 del 2006.
8. Titolo alcolometrico volumico 

Questa indicazione è obbligatoria solo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume.

GLI ALLERGENI

L’Allegato II del Regolamento UE n. 1169/2011 elenca con precisione le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze e che devono quindi essere indicati sull’etichetta.

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a. sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b. maltodestrine a base di grano;
c. sciroppi di glucosio a base di orzo;
d. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b. gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a. olio e grasso di soia raffinato;
b. tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c. oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d. estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b. lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

INFORMAZIONI FACOLTATIVE

Oltre a fornire le informazioni obbligatorie, l’etichetta degli alimenti può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare (ma si potrebbe anche dire pubblicizzare) il proprio prodotto; questo può avvenire sia citando, ove possibile, i marchi di qualità che abbiamo illustrato nelle pagine precedenti, sia fornendo indicazioni facoltative, dette “claims”, che generalmente, dando indicazioni nutrizionali, evidenziano i vantaggi per la salute. Per garantire al cittadino l’accuratezza e la veridicità di tali comunicazioni, il Regolamento CE n. 1924/2006 stabilisce che anche queste indicazioni devono essere conformi alle disposizioni europee introducendo una disciplina armonizzata. Tale Regolamento definisce le indicazioni nutrizionali come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche» dovute all’energia che apporta (o apporta a tasso ridotto o non apporta) o alle sostanze nutritive che contiene (o che contiene in proporzioni ridotte o accresciute o non contiene).
Vediamo il significato delle principali.

CALORIE
  • A basso contenuto calorico: per alimenti che contengono non più di 40 kcal (circa 170 kJ) per 100 g di prodotto solido o non più di 20 kcal (circa 80 kJ) per 100 ml di prodotto liquido.
  • A ridotto contenuto calorico: per alimenti che hanno un valore energetico ridotto almeno del 30%; devono essere specificate le caratteristiche che provocano la riduzione nel valore energetico totale dell’alimento.
  • Senza calorie: per alimenti che contengono non più di 4 kcal (circa 17 kJ) per 100 ml di prodotto.

GRASSI
  • A basso contenuto di grassi: per alimenti che contengono non più di 3 g di grassi per 100 g di prodotto solido o 1,5 g di grassi per 100 ml di prodotto liquido (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).
  • Senza grassi: per alimenti che contengono non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml.
    Le indicazioni con la dicitura «X% senza grassi» sono proibite.
  • A basso contenuto di grassi saturi: per alimenti che contengono un quantitativo di grassi che non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10% dell’apporto energetico.
  • Senza grassi saturi: solo per alimenti in cui la somma di acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml.

 >> pagina 388 
ZUCCHERI
  • A basso contenuto di zuccheri: per alimenti che contengono non più di 5 g di zuccheri per 100 g di prodotto solido o 2,5 g di zuccheri per 100 ml di prodotto liquido.
  • Senza zuccheri: per alimenti che contengono non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml di prodotto.
  • Senza zuccheri aggiunti: per alimenti che non contengono zuccheri aggiunti. Se invece l’alimento contiene naturalmente zuccheri, sull’etichetta deve figurare l’indicazione «contiene naturalmente zuccheri».

SODIO/SALE
  • A basso contenuto di sodio/sale: per alimenti che contengono non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml.
  • A bassissimo contenuto di sodio/sale: per alimenti che contengono non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.
  • Senza sodio/senza sale: per alimenti che contengono non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

FIBRE
  • Fonte di fibre: per alimenti che contengono almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
  • Ad alto contenuto di fibre: per alimenti che contengono almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

PROTEINE
  • Fonte di proteine: per alimenti in cui almeno il 12% del valore energetico è apportato da proteine.
  • Ad alto contenuto di proteine: per alimenti in cui almeno il 20% del valore energetico è apportato da proteine.

VITAMINE E SALI MINERALI
  • Fonte di [nome della/delle vitamine] e/o [nome del/dei sali minerali]: per alimenti che contengono una quantità significativa di vitamine e/o sali minerali.
  • Ad alto contenuto di [nome della/delle vitamine] e/o [nome del/dei sali minerali]: per alimenti che contengono vitamine e/o sali minerali in quantità almeno doppia rispetto al valore di una fonte naturale.

SOSTANZE NUTRITIVE
  • A tasso accresciuto di [nome della/delle sostanze nutritive]: per alimenti il cui contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse da vitamine e sali minerali, è stato accresciuto almeno del 30% rispetto a un prodotto simile.
  • A tasso ridotto di [nome della/delle sostanze nutritive]: per alimenti il cui contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse da vitamine e sali minerali, è stato ridotto almeno del 30% rispetto a un prodotto simile.

LEGGERO/LIGHT
Per alimenti con valore energetico ridotto almeno del 30%.

NATURALMENTE/NATURALE
Si può inserire il termine «naturalmente/naturale» prima dell’indicazione se l’alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite.

Protagonisti in Sala
Protagonisti in Sala
Corso di sala e vendita per il secondo biennio e il quinto anno