La carta di identità del vino

La carta di identità del vino

La legislazione italiana e quella comunitaria dettano regole e obblighi precisi a chi vuole commercializzare il vino per ciò che riguarda la “presentazione” del prodotto. Ciò non toglie che, sull’etichetta, si possano aggiungere anche altre informazioni facoltative. Inoltre, indicazioni possono essere inserite anche sulla controetichetta, sulla capsula, sulle fascette e sul tappo.
Anche sul modo di etichettare i vini, la normativa di riferimento è il Regolamento UE 1308/2013 “Nuova OCM Unica” per il settore agricolo, che conferma quanto precedentemente indicato nel Regolamento CE 1234/2007 “OCM Unica”. Le indicazioni che vanno scritte obbligatoriamente sono sempre più numerose e precise man mano che la qualità del vino aumenta, e si sale nella piramide di qualità. Vediamo quali sono le disposizioni principali, tenendo presente che questi aspetti giuridici sono molto complessi e in continua evoluzione.

Vini DOP e IGP

Informazioni obbligatorie

1. Nome del prodotto seguito dalla dicitura “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” e/o, in aggiunta o in sostituzione, dalla dicitura tradizionale italiana (DOCG, DOC o IGT);
2. generalità dell’imbottigliatore (nome e/o marchio, indirizzo);
3. zona di origine e provenienza;
4. grado alcolico in % vol.;
5. indicazione della quantità;
6. numero di lotto;
7. tenore zuccherino (solo per gli spumanti);
8. presenza di eventuali allergeni (solfiti).

Informazioni facoltative
  • Categoria merceologica (vino, vino spumante ecc.);
  • generalità (nome o marchio commerciale e indirizzo) di altri operatori coinvolti nella filiera (produttore, distributore ecc.);
  • uso di termini (quali castello, rocca, podere ecc.) che riportano all’azienda agricola, ma solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell’area citata;
  • pittogramma comunitario relativo alla presenza di allergeni;
  • annata delle uve, solo se l’85% delle uve proviene dalla stessa annata;
  • varietà delle uve, solo se rappresenta almeno l’85% delle varietà impiegate;
  • tenore zuccherino (per i vini non spumanti);
  • informazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione (per esempio: superiore, novello ecc.);
  • pittogramma comunitario DOP o IGP;
  • indicazioni relative al metodo di produzione (fermentato in botte ecc.);
  • riferimenti a unità geografiche più piccole della DOP/IGP, solo se danno origine ad almeno l’85% delle uve usate nella produzione.

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Vini varietali e generici

Informazioni obbligatorie

1. Nome del prodotto seguito dalla denominazione di vendita;
2. generalità dell’imbottigliatore (nome e/o marchio, indirizzo);
3. origine e provenienza;
4. riferimenti all’importatore (nome e/o marchio, indirizzo) se presente;
5. grado alcolico in % vol;
6. tenore zuccherino (solo per gli spumanti);
7. presenza di eventuali allergeni (solfiti);
8. numero di lotto;
9. indicazione della quantità.

Informazioni facoltative
  • Generalità (nome o marchio commerciale e indirizzo) di altri operatori coinvolti nella filiera (produttore, distributore ecc.);
  • pittogramma comunitario relativo alla presenza di allergeni;
  • annata delle uve, solo se l’85% delle uve provengono dalla stessa annata; questo dato si può mettere nel caso di vini varietali ma è vietato nel caso di vini generici.
  • varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie internazionali ammesse dal MIPAAF, nella Circolare del 30/07/09 (Cabernet Franc, Merlot ecc.);
  • tenore zuccherino (per i vini non spumanti).

Protagonisti in Sala
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