La legislazione europea

La legislazione europea

Con la crescente rilevanza delle iniziative comunitarie, la legge 164/1992 è stata abrogata dal DL n. 61 dell’8/4/2010 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 88/2009 (GU n. 96 del 26/04/2010)”, che recepisce la normativa europea. Il Regolamento CE 479/2008 “OCM Vino” (dove OCM è l’acronimo di Organizzazione Comune di Mercato), poi confluito nel Regolamento CE 1234/2007 “OCM Unica” per il settore agricolo e confermato dal recente Regolamento UE 1308/2013 “nuova OCM Unica” per il settore agricolo considera il vino, che tradizionalmente ha sempre avuto una legislazione specifica, alla stregua degli altri prodotti del settore agroalimentare. Secondo questa nuova normativa, la classificazione dei vini viene ulteriormente semplificata e si riduce a due grandi categorie.

Vini con denominazione geografica

Rientrano in questa categoria tutti i vini che hanno un legame specifico con il territorio geografico e si classificano in:
  • vini DOP (Denominazione di Origine Protetta); in questo gruppo sono confluiti i vini che in precedenza erano classificati VQPRD (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata), marchio di origine definito dalla vecchia normativa europea del 1987 e corrispondente a vini che la legge italiana individuava come DOC o DOCG, oggi non più usato;
  • vini IGP (Indicazione Geografica Protetta); in questo gruppo sono confluiti i vini che in precedenza erano classificati IGT (Indicazione Geografica Tipica) e costituivano il primo gradino sopra la base della piramide dei qualità.

Vini senza denominazione geografica

Rientrano in questa categoria tutti i vini che non hanno un legame con il territorio geografico e si classificano in:
  • vini varietali, che riportano in etichetta il nome di particolari vitigni impiegati per la loro produzione e/o l’anno in cui sono stati prodotti;
  • vini generici, che sono riconducibili a quei vini che la legislazione italiana definiva “vini da tavola” e che hanno le stesse limitazioni per le informazioni che possono essere inserite in etichetta.
I vini italiani possono continuare a essere classificati con i marchi DOCG, DOC e IGT, specifici della tradizione nazionale, così come si possono ancora indicare le sottozone e le microzone.
I controlli sui vini e sulla aderenza della loro produzione al disciplinare del caso, invece, sono ora affidati a organismi di certificazione accreditati a livello nazionale e comunitario.

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