CITTADINI RESPONSABILI - La libertà religiosa in Italia

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La libertà religiosa in Italia

La libertà religiosa in Italia è garantita dalla Costituzione, la legge fondamentale dello Stato.

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, lo Statuto albertino del 1848 (divenuto, a seguito della proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, la costituzione dello Stato italiano) definiva all’art. 1 la religione cattolica, apostolica e romana come la sola religione dello Stato, con una posizione di tolleranza nei riguardi degli altri culti. Nonostante sul piano formale si prefigurasse uno Stato confessionale, nei primi decenni di vita dello Stato unitario i rapporti con la Santa Sede furono tesi e improntati su un piano di rigido separatismo (da un lato, la classe dirigente del neonato Stato italiano assunse spesso posizioni apertamente anticlericali e, dall’altro, la Chiesa cattolica contestava apertamente il processo unitario).

Con gli anni i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica migliorarono gradualmente e, durante il periodo fascista, la firma dei cosiddetti Patti lateranensi del 1929 (che si componevano di un Trattato, un Concordato e una convenzione finanziaria tra Stato e Santa Sede) dette il via, di fatto, a una fase di primato indiscusso della religione cattolica nella penisola, con una conseguente marginalizzazione delle confessioni minoritarie.

Solo l’entrata in vigore della Carta costituzionale del 1948 ha sancito il pieno riconoscimento della libertà religiosa nel paese, con diverse disposizioni che si occupano di questa materia, le quali stabiliscono:

  • il principio di non discriminazione su base religiosa (art. 3);
  • l’uguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge (art. 8);
  • la libertà di professare il proprio credo sia in privato sia in pubblico, sia individualmente sia collettivamente, a patto che i riti non siano contrari al buon costume (art. 19);
  • il divieto di ogni forma di discriminazione o imposizione di oneri fiscali fissati sulla base dell’appartenenza confessionale (art. 20).

Inoltre, ci sono diversi altri articoli, in stretta attinenza con l’esercizio della libertà religiosa:

  • l’art. 2 che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali anche quello di libertà religiosa e di credo;
  • gli artt. 17, 18 e 21 che garantiscono la libertà di espressione, assemblea e riunione anche alle organizzazioni religiose.

A regolare i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica c’è il Concordato lateranense (art. 7), che è stato poi rivisto nel 1984, mentre per le altre confessioni religiose vige lo strumento delle intese (art. 8).

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Conosci le realtà confessionali presenti nella tua città? Prova a censirle insieme ai tuoi compagni di classe e a rappresentarle in un grafico (istogramma o diagramma).

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